CAP. III

DENTRO, FUORI E OLTRE LA LOTTA ARMATA.

 

 

 

1. STRUTTURA ORIGINARIA E PUNTI DI ARRIVO

 

1.0.

Premessa

Riccorrentemente il fenomeno della lotta armata è stato, in Italia, correlato, qualche volta addirittura in modo causale-teleologico, ai conflitti sociali e ai nuovi movimenti originatisi intorno alla seconda metà degli anni Sessanta. Corre obbligo, pertanto, anche in considerazione della nostra passata partecipazione diretta al fenomeno, tentarne una prima inquadratura sul filo di queste connessioni. Più che una lettura dall’interno (che, al di là della sua fondatezza e del suo fascino, rivela sempre un carattere di unilateralità), vogliamo tentarne, per così dire, un’istantanea filmica. In altri termini, non una "rico-struzione" (peraltro, necessaria) e nemmeno una fotografia; ma una movimentazione delle scene fondamentali.

Fatte queste precisazioni, non parrà illecito, se considereremo il fenomeno della lotta armata in blocco, senza tenere in conto né le differenziazioni di organizzazione e nemmeno le articolazioni interne che l’hanno caratterizzata.

Le letture che hanno dislocato il tema della lotta armata connettendolo ai temi del conflitto e dei movimenti segnano un’indubbia acquisizione positiva: quella di tentare di spiegare il fenomeno nella sua sostanziale novità, inquadrandolo in un contesto determinato storicamente e socialmente. Ciò, evidentemente, non può sospingere in second’ordine quanto di sopravvivenza culturale e ideologico-politica il fenomeno si trascina pesantemente dietro.

Diversamente ragionando, la lotta armata sarebbe classificabile e liquidabile superficialmente e inesattamente come un residuo arcaico, quando, invece, è nel bel mezzo di immani trasformazioni storiche e sociali che essa prende piede.

1.1.

La contemporaneità indigente della lotta armata

Nello specifico della lotta armata va rintracciato un segmento di contemporaneità. A nostro avviso, le ragioni principali che l’hanno fatta costituire e precipitare sul piano inclinato di una crisi senza sblocchi, in tempi storici più o meno lunghi, vanno rinvenute nel nucleo vitale della sua contemporaneità. La lotta armata non nasce morta; muore strada fecendo. Nelle ragioni della sua vitalità si celano le ragioni del suo deperimento. Nei passaggi del deperimento meglio risaltano il suo tratto contemporaneo, la sua contemporaneità indigente. Urge, pertanto, partire dalla struttura originaria che definisce il tratto di contemporaneità della lotta armata in Italia.

Contrariamente a quanto può sembrare, riteniamo che un siffatto approccio non sia indulgente verso la lotta armata. Anzi: ne sospinge al fondo critica e autocritica, depurandole da vizi di ideologizzazione pregressa e acquisita.

La struttura di riferimento culturale dei movimenti del ‘68-70 è diversa da quella della lotta armata. Quella della lotta armata è definibile, nei suoi elementi portanti, in connessione a tre fatti empirici fondamentali: (i) il conflitto di classe viene visto come agente della crisi irrimediabile delle strutture di potere e di controllo del tardocapitalismo; (ii) i movimenti sociali antiautoritari e anticapitalistici vengono assunti come punto di non ritorno della critica alla mercificazione di tutte le relazioni sociali; (ii) il collasso di tutte le forme di rappresentanza politica e istituzionale viene percepito come prolungamento, fino alle estreme conseguenze, della crisi storica della democrazia parlamentare borhese. Ma se la diagnosi conserva ancora un ancoraggio storico parziale, altrettanto non può dirsi per le terapie che ne scaturiscono.

Vediamo meglio.

Nella struttura di riferimento culturale della lotta armata è presente uno scarto tra la recezione della "crisi di sistema" della società avanzata e il blocco delle opzioni di rottura che di questa crisi propongono un "uso rivoluzionario". Schematizzando, può dirsi: (i) nella recezione si fa un uso politico di un patrimonio culturale e teorico-concettuale in flagrante contraddizione, sui punti decisivi, con il pensiero dei "classici della rivoluzione"; (ii) nella proposizione delle soluzioni si rimane ancorati a quanto di più rigido e meccanico la tradizione del "pen-siero rivoluzionario" aveva partorito.

Una crisi sociale, istituzionale, culturale, politica ed economica del sistema esiste. Che non coincida interamente con quella proposta dalla lettura fornita dalla lotta armata è un altro discorso. Da qui il carattere di contemporaneità della struttura originaria e, nel contempo, la sua indigenza.

Possiamo ora approssimare un passsaggio logico successivo. Più specificamente ancora, il tratto di contemporaneità della struttura originaria si presenta come disagio della contemporaneità che si fa fatica ad assimilare. Il revival delle "teorie rivoluzionarie" della tradizione e il mito della società senza classi esprimono tale disagio. Nella civiltà dell’immagine e della comunicazione deprivata di senso vivo, ogni strato, ogni comunità, ogni collettivo, ogni soggetto e il singolo medesimo si arrampicano e attaccano alle immagini e al senso più facilmente ritenuti portatori di soluzioni supposte positive.

1.2.

Dal campo culturale al codice combattente

Chiarito il passaggio logico, ne possiamo individuare uno più propriamente politico. All’interno della struttura dei riferimenti culturali originari, le Br operano una "svolta" che dal paradigma culturale conduce al codice politico.

Rilevante è verificare la relazione che il codice politico combattente intrattiene con i tre fatti empirici su cui era stato innestato il paradigma della struttura originaria.

Il conflitto di classe viene ricondotto interamente alla semantica dell’antagonismo di classe irreconciliabile. Vale a dire: irrecuperabile politicamente dai codici, dalle procedure, dalle istituzioni e dalle mediazioni sistemiche a disposizione della società tardocapitalistica. La conflittualità sociale si politicizerebbe al grado estremo, antagonizzandosi in confronto al sistema. L’antagonismo sociale e politico costringerebbe a ricategorizzare il rapporto politica/conflitto. La mediazione politica borghese non potrebbe più recuperare il conflitto o integrarlo; e nemmeno risolverlo e, dunque, governarlo. Deve e può solo reprimerlo direttamente. Lo sbocco coerente del conflitto starebbe ora solo nella politica rivoluzionaria: uscita dalla crisi, segnata dal conflitto, è qui deflagrazione comandata del conflitto e della "crisi strutturale" del sistema. La politica rivoluzionaria rappresenta qui una via d’uscita esterna alla crisi. Se il conflitto è rottura dell’ordine, la politica rivoluzionaria organizza il passaggio che conduce all’ordine sociale nuovo: la società comunista. Tra ordine e conflitto viene, dunque, postulato un nesso opposizionale permanente, sanabile solo dalla società cominista, secondo le regole di trasparenza del "regno della libertà". La politica rivoluzionaria, pertanto, viene concettualizzata come il luogo di massima condensazione e radicalizzazione del conflitto. Da qui la sua radicale alterità rispetto al sistema sociale vigente.

Se si inquadra il conflitto come antagonismo assoluto, così estinguendone di fatto gli spazi, il passaggio successivo non può che essere quello che conduce alla guerra. Se si categorizza la politica rivoluzionaria come concentrato di alterità politica non più mediabile, il passaggio successivo non può non essere quello che conduce alla "strategia della lotta armata per il comunismo". Coerentemente, le Br, già all’atto della loro fondazione, definiscono il loro orizzonte politico in funzione della "guerra civile" tra le classi, attraverso la "proposta strategica" della lotta armata.

L’intreccio tra politica e conflitto viene surrogato da quello tra lotta armata (elevata a politica) e guerra civile (che rimpiazza il conflitto). Le categorie del ‘politico’, pur poggiando su un criterio che seleziona con intensità il dualismo amico/nemico, vengono neutralizzate impietosamente. Il fatto è che il codice brigatista non individua il "campo di raggruppamento" amico/ nemico in base ad un ragionamento politico, poiché parte dal presupposto che l’incedere dell’antagonismo sociale e della crisi strutturale del sistema ha neutraliizato tutte le forme e le risposte puramente e semplicemente politiche. Niente di più fuorviante, dunque, che cercare improbabili assonanze tra il codice politico brigatista e la teoria politica della decisione di C. Schmitt.

Il codice combattente neutralizza il ‘politico’, privilegiando gli universali e gli assoluti dell’agire strategico, posizionanti la guerra come unico gioco sociale possibile. Da questo lato, tra guerra e gioco strategico viene instaurato un legame di coincidenza. All’opposto, C. Schmitt è stato uno dei primi, già nel corso degli anni Venti, che ha preso posizione contro le "neu-tralizzazioni" e le "spoliticizzazioni".

1.3.

Agire strategico, impoliticizzazione e precipitazione del codice combattente

Incardinandosi costitutivamente sulle forme dell’agire strategico, il codice combattente è destinato progressivamente a impoliticizzarsi: la razionalità strategica si autocentra, divenendo risposta "tecnica" e neutralizzante alla crisi del ‘politico’ contemporaneo.

I movimenti sociali vengono, da questo codice, ritenuti stretti nella morsa di un’ambivalenza che, da un lato, li fa considerare come l’elemento storico-sociale soggettivamente più significativo e, dall’altro, li fa reputare come il principale punto morto che la soggettività rivoluzionaria deve superare. Vengono assimilati, pertanto, ad attori sociali a potenzialità pregressa, stroncati delle potenzialità di progresso. Più che essere negati, qui vengono azzerati politicamente. Valori, riferimenti e sistemi di rifierimento, fini e sistemi di fini all’altezza del nuovo tempo storico promanerebbero ora soltanto dall’esterno dei movimenti sociali.

La razionalità strategica delcodice combattente recupera la teoria-prassi leniniana dell’avanguardia rivoluzionaria (ester-na), ritraducendola e riscrivendola in un nuovo orizzonte di senso. L’intrascendibilità dei limiti dei movimenti per opera dei movimenti serve come prerequisito teorico che dogmatizza il carattere trascendentale e assoluto dell’avanguardia combattente.

Qui, secondo tale codice: nei movimenti si rintanano le ragioni dello scacco; nell’organizzazione combattente, invece, quelle del successo. L’agire combattente deve, pertanto, neutralizzare anche lo scacco potenziale di cui sarebbero portatori i movimenti e convertire in atto il successo virtuale depositato nell’organizzazione dei movimenti. I movimenti sono assunti nella qualità di alleati; ma alleati non paritetici. Su di essi l’or-ganizzazione combattente deve affermare ed estendere il suo proprio governo. Il primo atto della lotta armata è un atto di governo sui movimenti; ma anche la prima prova del governo sulla società futura.

Quella tra movimenti e lotta armata non è solo storia di una divaricazione crescente; ma anche storia di una frattura originaria, avvenuta dentro un quadro iniziale di riferimenti culturali e simbolici assonanti. La lotta armata non nasce come prodotto organico della crisi dei movimenti; bensì è risposta delle organizzazioni combattenti a quella che esse ritengono sia la crisi dei movimenti. Tra la lettura combattente della crisi dei movimenti e la realtà della crisi dei movimenti intercorre una distanza stellare.

Avviandosi alla conclusione, non rimane che rilevare un successivo processo di sviluppo e di metamorfosi, inquadrabile nei termini della precipitazione della crisi del codice combattente, databile intorno al ‘78-79. Il primato dell’agire strategico a scapito del ‘politico’ sposta irreversibilmente e catastroficamente la parabola combattente sullo scenario della militarizzazione del rapporto di forza.

La Risoluzione della Direzione Strategica del febbraio 1978 proclama l’attualità della "congiuntura di transizione" dalla "pro-paganda armata" alla "guerra civile dispiegata". Quanto più le forme politiche della lotta armata diventano evanescenti e labili, tanto più i loro effetti si spettacolarizzano. Ridondando dalla politica, sembrano metterla in mora, simulando un’accelera-zione da guerra civile. L’azione armata si teatralizza in spurio universo simbolico: diviene teatro produttivo e comunicativo di guerra. Per produrre guerra, l’organizzazione deve clandestinizzarsi sempre di più; e si clandestinizza, per aumentare gli effetti destabilizzanti legati alla sua azione.

La coppia stabilizzazione/destabilizzazione del sistema, pe-rò, non riesce a fornire un quadro di lettura congruo. Effettivamente, la lotta armata ha avuto effetti destabilizzanti; ma è altrettanto indubbio che ha avuto una valenza stabilizzante. È necessario, pertanto, uscire dalle secche di questa falsa alternativa.

È innegabile che si deve ricollacare il fenomeno (della lotta armata) entro la morfologia dei poteri che si è venuta ridisegnando in Italia in questi ultimi quindici anni e che ha condotto alla "clandestinizzazione" dello scontro tra le forze politiche e a una smisurata crescita dei "poteri invisibili"; con il corrispettivo evaporarsi della mediazione pubblica tra interessi (politica-mente; ma non solo) diversi. Resta, però, una precisazione preliminare da fare: la lotta armata non opera alla stregua di un qualunque altro "potere sommerso". È potere universale che intende autoformarsi, in sostituzione di tutte le forme di potere esistenti.

Nell’attacco ai poteri esistenti la lotta armata formula una gerarchia di priorità e da lì parte e lì concentra le sue forze, secondo il calcolo del contingente e all’interno delle sue strategie di lungo periodo. Destabilizza il quadro politico, dato che vi immette non trascurabili elementi di turbativa. Lo stabilizza, in quanto ne riconcilia i punti ciritici negativi attorno alle presistenti "stabilità strutturali".

La fase della lotta armata che dall’"operzione Moro" alla "campagna Cirillo" può essere letta lungo il doppio crinale di questo movimento rovinoso. Ma la rovina era già scritta nella struttura originaria. Dopo si è trattato di scriverla storicamente, sviluppando l’enunciato del principio in enunciato del tramonto.

 

2. IL PROGETTARE ACCUSATORIO

(Critica dell'impianto istruttorio del processo

"per insurrezione" contro le Br)

2.1. Il fondo della scena

Non è la nostra un'epoca di sottigliezze semantiche. Esagerato pare, pertanto, mantenere distinti termini-concetto e prassi così diversi tra di loro come insurrezione e guerra civile per il comunismo, terrorismo e lotta armata, lotta armata e rivoluzione. Che le Br abbiano agito in conformità a un piano di guerra civile per il comunismo e non a uno per l'insurrezione; che siano state un'organizzazíone combattente e non già una setta cospirativa; che, infine, la lotta armata non sia assimilabile alla rivoluzione non sembra fare molta differenza. L'una cosa viene sovrapposta all'altra, in un isomorfismo concettuale e pratico-concreto a dir poco impressionante. Isomorfismo, francamente, poco sostenibile già sul piano dell'ermeneutica.

Assistiamo a un vero e proprio fiorire di studi ermeneutici; ma questa antica e gloriosa disciplina, per quanto attiene allo specifico giuridico e politico, viene gettata nell'esilio. Soprattutto nei processi per "fatti di terrorismo", si irrigidisce nel separare la soggettualità dal fatto, l'idea dall'azione. Ne discende un doppio e pernicioso esito: laddove manca il fatto, si persegue e condanna la soggettività; laddove manca l'azione, si persegue l'idea.

Più che il fatto, più che l'azione nel mirino dell'ordigno e del dispositivo giuridico, nella fattispecie, sono le soggettualità e le idee.

Se questo è l'oggetto del discutere, possiamo pure noi fare a meno, per un momento, delle distinzioni semantiche e del pluralismo interpretativo. Da sifatta sospensione non dovrebbero conseguire effetti devianti. Per un assai semplice motivo: l'insurrezione non v'è stata. Come non v'è stata la guerra civile per il comunismo. Come non v'è stata la rivoluzione. Ma pure qualcuno tutto questo l'ha pensato e progettato. Ecco il punto: tale pensiero, tale progetto vanno perseguiti, in quanto suprema minaccia all'integrità e alla personalità delo Stato.

Il processo, dunque, non tratta (e non poteva trattare) di fatti, di azioni. Azioni e fatti sono già stati considerati altrove e altrove sono state irrogate sentenze di condanna esemplari. A tal punto esemplari da aver richiesto il varo di una legislazione unanimemente definita "speciale". Questo processo pare dirci: "No, non erano quei fatti, quelle azioni l'attentato più grande subito dal convivere sociale e dalla forma costituzionale dello Stato". No, l'attentato più grande era e resta la minaccia, non importa quanto tradottasi in fattispecie coerenti, adeguate e materiali, tendenti al sovvertimento armato della personalità dello Stato.

Eccolo il reato più grave: una minaccia, non già una catena di eventi terribili; un'idea, non già un lutto; un progetto fallito, non già una seguenza tragica.

Si dovrà pur spiegare come sia potuto intervenire questo arretramento rispetto ai moduli su cui il diritto borghese si è costituito e ha successivamente preso forma lo Stato di diritto. Ci dovrà pur essere una ragione, o un complesso di ragioni, se il modello giuridico proposto dal giusnaturalismo hobbesiano appare più avanzato di quello codificato in una società altamente sviluppata; e il modello del vituperato Hobbes del Leviatano!

Non un reato qui si contesta e persegue; bensì una ipotesi di reato mai inveratasi. Se con la legislazione premiale saltava la propozione reato/pena, qui addirittura si ipotizza la pena in assenza di reato. È sufficinente all'uopo evocare il reato minacciato. Qui l'enorme decodificazione ingenerata dalla legislazione e giurisprudenza dell'emergenza si dilata al punto da introdurre figure di reato non previste nemmeno dal codice Rocco. Modernizzazione del diritto e posítivazzione della norma?

Nulla poena sine culpa, diceva Hobbes. Qui, invece, la pena scaturisce dall'aver semplicemente pensato la colpa: la volontà di volere delle Br viene censurata e sottoposta a sanzione dalla volontà di potenza dello Stato. V'è la necessità di una punizione preventiva che si calibri e dispieghi contro l'intenzionalità della teoria-prassi delle Br, ci confessa candidamente lo sviluppo della trama istruttoria.

Nasce, così, il reato punibile ex ante, poiché il suo essere pura intenzionalità non lo tende perseguibile ex post. A cose fatte, l'insurrezione non è giudicabile, in quanto muta la forma del potere e si fa veicolo di una messa in mora della personalità dello Stato e del suo relativo ordinamento giuridico. Come non è giudicabile l' insurrezione come fatto materiale affermatosi e risultante vincente, così il giudizio intorno al reato intenzionale è giudizio ingiudicabile. Si sottrae a tutte le verifiche di normatività e costituzionalità. Qui il progetto accusataorio della giustizia e della prassi costituzionale conserva solo un precipitato fantasmatico.

Come dire, ritraducendo il tutto brutalmente ma in termini esplicativi: "Chi è sconfitto merita di essere punito, semplicemente perché ha ... perso". E basta . Non rileva l'entità reale del fatto criminoso, la sua effettualità e la necessità della produzione delle prove. Qui la pena riposa proprio sull'antefatto della sconfitta dell'insurrezione intenzionale assunta come bersaglio. La colpevolezza, dunque, sta precisamente nel … non aver saputo portare a termine l'insurrezione. Qui le Br sono interamente colpevoli (colpe-volizzabili e sanzionabili) unicamente poiché … hanno fallito. Ecco il perverso punto di arrivo. Il sistema giuridico, in questa escrescenza normativa, indossa la toga della Storia. Il giudizio si subli-ma ed equipara a una sentenza inappellabile del Tribunale della Storia. C'è di che far impallidire i tribunali dei regine totalitari.

Non sono le condotte di uomini, le loro azioni causa di lutto e di dolore a essere censurate. Fatti e azioni vengono risospinti in secondo ordine. Per converso, le idee, il progetto, il pensiero ven-gono personificati e chiamati in giudizio. È un pensiero, nella cornice così disegnata, che arriva a giudicare un altro pensiero; una ideologia confligge con un'altra ideologia. Lo spazio giurisdizionale si eclissa; la certezza e l'equità del diritto divengono un fantasma. L'impianto accusatorio, sospendendo il momento specificamente e genuinamente giuridico, si identifica tuot court con la Storia, in un impeto di assolutizzazione.

Realizzato questo processo di transfert, l'orpello giurisdizionale così partorito si lancia nella più dura e assoluta delle condanne storiche, etiche e politiche avverso il progetto della lotta armata. Ma non solo, poiché da qui dipartono cerchie simboliche che intendono scaricare la loro azione inceneritrice rispetto a tutto il mosso e l'agitato in termini di mutamento dell'esistente.

Ma era proprio necessario tutto questo lavorìo, con le sue patologie e le sue deviazioni flagranti dal corretto esercizio della giurisdizione?

Evidentemente, sì.

Ma urgente, per raggiungere quali scopi?

Come in ogni processo di transfert e sospensione del principio di realtà che si rispetti, la molla segreta che fa qui scattare e orienta le opzioni e le azioni è la ricerca del capro espiatorio. L' inappellabile e draconiana condanna etica, storica e politica del pensiero e del progetto della lotta armata si configura qui come un'altrettanto illimitata assoluzione del proprio pensiero e del proprio progetto.

Quando, invece, qui non si tratta né di condannare e né di assolvere sul piano etico, storico e politico; bensì si richiama la necessità di un analisi obiettiva dei fatti sul piano giuridico, da cui derivare un'equa e legittima decisione giurisprudenziale. Non può Io spazio giuridico sovrapporsi o surrogare quello etico, storico e politico, pena un imbarbarimento dell'amministrazione della giustizia. Non perché la lotta armata, il suo pensiero, il suo progetto e la sua concezione dell'etica non sia-no esenti da censure; tutt'altro.

La critica serrata e stringente, sul piano etico, storico e politico della lotta armata deborda il momento della decisione giurisprudenziale e attiene ad altre sfere dell'essere e del fare del-l'uomo. Essenziale è mantenere una relativa autonomia tra lo spazio giuridico, da un canto, e l'etica, la storia e la politica, dall'altro. Altrimenti si finisce nelle pastoie dello "Stato etico", oppure nelle spirali di un integralismo politico mascherato.

Se la decisione giurisprudenziale si sostituisce alla Storia, è come se si dicesse: "O Noi o Voi". Qui la scelta del Noi si fonda sulla negazione del Voi; cosi come quella dell'Io, sulla negazione del Tu. Il messaggio testuale, è grosso modo questo: "Tu e Voi siete la causa di tutti i mali: lo e Noi, invece, siamo integri e salvi" Anzi: "Possiamo conservarci integri, solo se ci salviamo da Voi".

Si radica qui un pensiero dicotomico che ragiona e opera solo procedendo per dualismi. Chi ne finisce preda, si sente sempre in guerra, come se questa fosse la sua missione salvifica. Il suo diviene un impegno parossistico fatto di imperativi ideologici che gli impongono un programma terapeutico fatto di ansie di redenzione. Ritiene di potersi salvare, solo se rende il mondo simile a se stesso; reputa di poter salvare il mondo, solo se si rende simile al mondo dei suoi simili. Sotto un portamento guerresco e un atteggiamento mentale guerriero cova e arde qui la vocazione di santificare il mondo, purgandolo del male e dei demoni.

Che questo modo di procedere, queste pulsioni recondite e queste dinamiche comportamentali abbiano a lungo e tragicamente caratterizzato e marchiato la lotta armata, fino a investire le radici stesse del suo pensiero e il farsi delle opzioni etiche, appare perfino troppo scontato. Ed è proprio da qui che ha preso cominciamento il lento e inarrestabile processo di consuzione di questo fenomeno; proprio qui si è trincerato il grumo più profondo della crisi che ha, poi, investito le soggettività che l'hanno incarnato. Quello che entra meno congruamente nel conto è che un intero apparato categoriale, un sistema e sottosistemi culturali, un universo simbolico e politico, un dispositivo giudiziario forgiati nell'intensa e terribile ibridazione di norma e eccezione che ha caratterizzato il decennio scorso rimangano ancora in piedi e operanti. E oggi operanti, pur a fronte dell'estinzione dell'espenenza storica delle Br, per esplicita assunzione di quasi la totalità dei suoi militanti.

2.2. I luoghi del problema

Se questo è lo scenario di fondo, proviamo a percorrerne alcuni punti-problema.

Si sa che una delle pecularietà del totalitarismo è una concezione panteistica dello Stato, entro cui è contemplata la piena sudditanza dei singoli agli interessi statuali. In siffatta visione, la società nel suo moto deve confermare la primazia e l'intangibilità dello Stato.

Nel passaggio dal totalitarismo fascista alla democrazia costituzionale è rimasto un residuo di statolatria panteistica. Non per niente il codice Rocco, pur stemperato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, è rimasto lungamente vigente. È convincimento largamente e autorevolmente accreditato che, sul punto, il Legislatore democratico abbia omesso di procedere a una funzionale e integrale riforma in senso costituzionale del diritto penale. In particolar modo, per ciò che pertiene alla certezza del diritto e alla determinazione oggettiva della legge. È sempre rimasto aperto uno spiraglio di indeterminatezza, attraverso cui hanno fatto ingresso, senza soluzione di continuità, deroghe e sistemi di deroghe, misure e decisioni eccezionali e urgenti.

Da ciò la precarietà della norma e della situazione normativa. Anzi: la struttura normativa veniva conformandosi a colpi di interventi speciali che, di volta in volta, ordinavano e ritessevano la trama del disegno complessivo. La perdita di cogenza della norma e il suo puntuale venir meno testimonia una duplice evidenza: (i) l'onnipotenza della decisione; (ii) la debolezza della norma. Da qui quel manto di sacralità, perentorietà e ineluttabilità che ha sempre accompagnato ogni forma di legislazione speciale. Negli anni '70 questi modelli teorici e queste procedure sono stati intensamente in azione.

Nell'impianto istruttorio li rinveniamo in una tipica formalizzazione di sinistra, volendo per un istante indulgere a una terminologia invalsa nella discussione politica.

L'interpretazione del diritto si risolve in interpretazione del diritto scritto dalla legislazione e giurisprudenza dell'emergenza degli anni '70. Il metodo giudiziale scade a una particolare forma di politica del diritto. Lo spirito del dettato costituzionale si volatilizza: il metodo giudiziale è qui "innovativo" rispetto alla Costituzione, nel senso che configura un caso di creatività negativa e regressiva. La struttura aperta del diritto, anziché essere momento di più precipua colleganza e interpretazione della realtà in trasformazione, diviene la perversa base di ancoraggio dell'assoluta discrezionalità della magistratura nell'interpretazione del dettato costituzionale e della legge. Discrezionalità che, più esattamente, è interpretazione di secondo grado. Nel senso che, piuttosto che far aderire il metodo giudiziale e la norma positiva al sistema contemplato dalla Costituzione, si torce e subordina la Costituzione alle ritmiche e alle esigenze di protezione installate dall'intervento speciale.

L'esito più rischioso di siffatto analizzare e procedere pare il seguente: ritualizzare la decisione giurisdizionale a danno della norma codificata. Da qui un assai pericoloso slittamento operazionale: il diritto non consisterebbe nella norma codificata, da interpretare in relazione alla legge fondamentale; bensì starebbe direttamente e tutto incarnato nella decisione giurisdizionale. È noto come questo mito procedurale del dissolvimento della norma sia stato profondamente e felicemente confutato da L. A. Hart, già nel corso degli anni '60.

Il supporto forte dell'impianto istruttorio non è l'appello alla norma codificata e alla legge fondamentale. Piuttosto, l'impianto si costituisce cumulativamente e linearmente, aderendo alle decisioni giurisdizionali di ispirazione speciale, con esse facendo massa: dottrina e prassi, orientamento e decisione, referente e procedura vengono costretti in una soluzione unica e onnilaterale. La norma come decisione e il diritto come fatto: si potrebbe dire, ammiccando a una famosa querelle degli anni '20 e ‘30 (tra Schmitt e Kelsen) e ad alcuni orientamenti emersi negli anni '60 in area scandinava (per opera di Olivecrona e Hágerstrom).

Pervenuti a questa soglia di ragionamento, è possibile cogliere la strumentalità dell'impianto istruttorio. Esso si vale, difatti, di smagliature presenti nel sistema penale e della discrasia tra legge fondamentale e diritto positivo, per ripristinare la primarietà dell'interesse dello Stato sui singoli, ridotti a una collettività da proggere; niente di meno e niente di più. Decisione, norma e fatto convergono in questa sorta di punto focale.

È chiaro che di questa strumentalità l'impianto accusatorio dell'istruttoria è inconsapevole: per così dire, è in buona fede. Ciò ne designa il procedere, come dire, implacabile e sicuro di sé: come un automa che fedelmente esegue il programma buono e ottimale. Tutto è funzione del perseguimento dell' obiettivo messo in piano: accusa e condanna si equivalgono e coappartengono. Nessuna distanza temporale le separa, nessun sistema articolato di passaggi le media: forrnulando l'accusa, è come se si irrogasse ipso facto la condanna. Avvio e arrivo si confondono: l'obbiettivo teleologico fa da premessa fondante; e reciprocamente.

Processo, dibattimento e giudizio, secondo questa imposta-zione, non possono avere un'autonomia; tantomeno, ricercare le prove. Piuttosto, essi costituiscono la prova col loro semplice esserci; col loro dover replicare e duplicare il percorso già fatto dall'istruttoria. La prova, in questo modello indiziario neo-inquisitoriale (impaludato di progressismo), è precisamente la ripetizione dei motivi, delle ipotesi e dei passaggi dell'istruttotia; i quali, ripetuti, troverebbero convalida e conferma non più dubitabili.

Questa filosofia indiziaria intende consegnare dibattimento e giudizio a un circolo chiuso: niente di nuovo vi sarebbe da dedurre e controdedurre e tutto sarebbe soltanto da replicare. E — si insinua — ciò che è replicato, è perciò stesso provato nella sua veridicità e attendibilità. Quale grossolana e spuria manifestazione di razionalismo empiríco verificazionista! La prova proposta da questo modello accusatorio non è niente altro che la coazione a ripetere. La costante della ripetizione non prova altro che il ripetere. E se l'ipotesi di partenza è errata, l’iterazione replica e prova l'errore; non già la verità.

La messa in chiave e in chiaro della verità non può che partire dalla confutazione dell'errore, qui disvelato nel "cuore segreto" dell'istruttoria. Provare l'errore, provare a cercare la verità nell' azione e nel fatto obiettivo non possono che risolversi nella messa in "stato di accusa" delle presunte verità dell'istruttoria. Verità ideo-logicamente plasmate e messe in moto da un (malínteso) senso dello Stato che, in realtà, integra le circostanze di una tipica versione di statalismo giurisdizionale.

Proviamo a entrare ancora più nel vivo del ragionamento su cui si incardina l'impianto istruttorio. Cerchiamo di concettualizzare meglio la figura di reato che lì si inaugurava: il reato minacciato.

Appare palese che il reato minacciato è ríconoducibíle alla categoria dell'offesa e che all'offesa corrisponde immediatamente la situazione dell'antigiuridicità. Nella fattíspecíe, il bene giuridico of-fendibile è la personalità dello Stato. Il progressismo statalista che impregna gli assunti dell'istruttoria perviene alla delimitazione di un teorema così forrnalizzabile: "L'interesse dello Stato non può sopportare nemmeno quell'offesa che rimane allo stadio di intenzio-nalità". Del cui teorema il corollario recita: "Perseguibili sono le pure e semplici minacce simboliche".

Secondo questi asserti (non esplicitati con chiarezza e, purtuttavia, operanti con l’implacabilità di una "macchina di guerra"), nel campo della comunicazione simbolica non debbono mai fare ingresso messaggi di alterità. È il puro e semplice messaggio che qui viene, per dir così, criminalizzato, qualora non coincida con i postulati della protezione speciale. Il fatto tipico che concreta qui la situazione di antigiuridicità è un fatto simbolico. In quanto tale, certamente, assoggettabile alle categorie della critica; ma non, certo, ai rigori e ai clamori della sanzione penale.

Come è da anni acclarato non solo nella migliore dottrina, ma persino nel senso comune, la minaccia e il pericolo sono indivisibili dal reato. Vale a dire che si dispiegano solo quali effetti contestuali e succedanei al reato; non già anteriormente. Sino a che l'ipotesi del reato non si concreta, non può, a rigore, parlarsi di minaccia e di pericolo sul piano della rilevanza penale. Col che, una volta di più, ci troviamo fuori dalla previsione normativa dell'art. 284 c. p. e appare ulteriormente e definitivamente caducato il discorso congegnato nell'istruttoria. Vogliamo, sul punto, concludere, riportando una illuminante affermazione di G. Marconi: "la concezione tradizionale del reato di pericolo funge da strumento dommatico scientemente asservito ad una logica di stampo apertamente repressivo" (I reati contro la personalità dello Stato, Milano, 1984, p. 226).

2.3. La "luna nuova" del vincitore.

Quanto articolato nei punti precedenti ci consente di lumeggiare un rovesciamento paradossale.

Il perseguimento della minaccia simbolica, fino a farle assumere rilevanza penale, installa l'istruttoria medesima e la filosofia che la sorregge come minaccia simbolica. Per meglio dire: il contraddittorio si sposta dalle azioni e dai soggetti titolari di azioni e si cristallizza metacomunicativamente tra due messaggi di segno contrario. Alla minaccia simbolica pregressa e sconfitta, l'impianto istruttorio risponde con una minaccia simbolica attuale e vincente. Attuale, perché si incarna nella celebrazione del giudizio penale. Vincente, poiché sanzione penale e reclusione sono il suo coronamento organico e finalistico.

L'osservanza della legalità e del diritto, a questo stadio, si vaporizza totalmente. Tutto evapora totalmente: si sublima in un finalismo di sapore etico applicato alla legalità a al diritto, in una iperfunzionalizzazione della procedura alle predeteminanti teleologiche.

Eppure, è proprio in questa estrema rarefazione che si coglie con più nettezza la condensazione del contesto dell'istruttoria.

Non è, questa, un'istruttoria che fa delle dichiarazioni dei pentiti il baricentro della sua azione. È già qualcosa di più e di diverso, non strutturandosi in conformità alla chiamata di correità. L’istrut-toria, con tutta evidenza, cerca di tratteggiare un percorso di "postemergenza", ancora più letale dell’emergenza medesima.

Nell'emergenza le dichiarazioni dei pentiti assurgono al rango di prova (o, addirittura, fonte della prova); qui la prova è semplicemente data e direttamente fornita dall'enuclearsi dell'istruttoria. Quest'ultima fa a meno della chiamata di correità e, in questo sen-so, supera l'emergenza. Ma il superamento in questione non appare, sicuramente, positivo e condivisibile; all'inverso, ingenera patologie e perversioni ancora più vistose.

Ciò che è bellamente superato è il problema non solo della conferma della prova, ma addirittura della sua esibizione. È sin troppo noto che questo, sin dalla più remota antichità, costituisce il vero e roprio rompicapo dei processi indiziari.

Non era questo il problema dell'accusa, già a principiare dal "Processo delle Erme" nell'Atene del 415 a. C.?

Proviamo, con Plutarco, a evocare il contesto di quelle circostanze: "I delatori non diedero nessuna prova valida della colpevolezza di Alcibiade. Ad uno fu chiesto come avesse fatto a riconoscere il volto di coloro che avevano mutilato le erme. Rispose: "Al lume della luna". Ciò fece crollare tutta la delazione, giacché la notte in cui era stato commesso il misfatto era luna nuova" (Vita di alcibiade, 20).

Il "lume della luna" della prova dell'insurrezione, così, si dissolve, sotto la luce vera e diversa della realtà. Nondimeno, la "luna nuova" del vincitore non desiste dal tentativo di cambiar faccia alla realtà. Non facendosi ricorso all'incerto lume della delazione, a occupare interamente la scena è la "luna" dell'accusa. Non abbisognano più i lumi e le luci delle prove; tantomeno, quelle attorno alla chiamata di correità.

Cerchiamo di vedeme i motivi.

La minaccia simbolica attuale e vincente delll'istruttoria scioglie un intricato quesito: "Chi deve scrivere la storia"?. Dopo che ne aveva, preliminarmente, sciolto un altro: "Chi deve giudicare la storia?".

In ambedue i quesiti, la risposta è univoca: "I vincitori". Risuonano qui le terribili parole di Brenno: "Guai ai vinti!". Ma la differenza, nel frattempo, insediatasi nel passaggio da Brenno al presente è abissale.

È tipico della teologia annientare chi è concettualizzato come nemico. Altrettanto deve dirsi per la teologia simbolica che anima l'impianto istruttorio. Per il momento della coercizione ci avevano già pensato le aggravanti introdotte dalla legislazione di emergenza; qui l"'annientamento" è più sottilmente simbolico.

Secondo la teologia simbolica dell'istruttoria, allo status di vinto deve far seguito quello del silenzio. Vale a dire: la sconfitta non abilita a scrivere la storia. Solo la vittoria qui legittima il dire sulla storia e l'agire nella storia. Allo status di vincitore deve intensamente coesistere quello di esistenza; a quello di vinto deve corrispondere lo status dell'inesistenza. Tutto ciò non soltanto sul piano politico; ma più densamente: dall'essere al rappresentare, dal dire al comunicare, dal pensare all'esperire.

Già Tommaso ricordava che il numero binario è infame (bina-rius numerus infamis). E, difatti, il concetto binario è scaturigine di un conflitto invaso, precedente per reciproci annientamenti. E invasamento è quella codificazione dicotomica che recita la necessità dell'annientamento, giustificandola con l'evidenza dell’"an-nientamento degli annientatori". In realtà, nessuna battaglia e nessuna lotta si conclude semplificatoriamente con l'annientamento del nemico, l'hostis della differenza assoluta e irriconciliabile. Nella coppia amico/nemico, l'annientamento dell'Altro è inelimina-bilmente auto-annientamento dell'Io. Riposa qui una ambivalente nemesi della storia: (i) contro i vincitori assetati di vendetta; (ii) contro quelle aggregazioni che cercavano la palingenesi sociale nello scontro assoluto.

Nella vittoria che inclina verso la vendetta dimora, dunque, una irreparabile e radicale sconfitta. Come nella ricerca della vittoria basata sulla assoluta inimicizia già alberga il tarlo corrosivo di una sconfitta bruciante.

Giammai bisogna consegnare all'oblio del tempo una verità pri-migenia: della vittoria va curata la sua nobiltà, poiché nella sconfitta risiede un'inestirpabile dignità. Se i vincitori smarriscono questo profondo legame con le zone sorgive dell'essere, non rimane che aggrapparsi alla dignità dei vinti, la quale ancora ci parla del dolore del tempo, delle sofferenze dell'esistenza e delle ingiustizie che sovente solcano il destino delle donne e degli uomini.

Le costellazioni dell'essere si impiantano tanto sul conflitto quanto sulla solidarietà. E questo non vale soltanto per le donne e gli uomini; ma unisce donne e uomini in una relazione di solidarietà cosmica con l'ambiente e il vivente non umano.

 

 

3. SOLUZIONE POLITICA SIGNIFICA LIBERTÀ

3.1.

Contro la soluzione emergenzialista, per la soluzione politica

La tesi che intendiamo discutere, da angolazioni e prospettive tra di loro articolate, è la seguente: non si dà fuoriuscita dall'emergenza, se non dando contemporaneamente soluzione politica al problema della "detenzione politica"; se non attraverso il recupero contestuale di una generazione incarcerata alla trama delle relazioni sociali e alle ragioni complesse della trasformazione.

Siamo nel bel mezzo di una radicale svolta storica, nel pun-to di passaggio da una forma di società ad un'altra: per esem-plificare, da una società di produzione ad una di informazione e comunicazione, altamente differenziata, complessa ed evoluta. A fronte di ciò, ingiustificati e delegittimati ci paiono non so-lo i presupposti e i moduli di "rivolgimento sociale" a cui nel passato abbiamo lavorato, ma le stesse strategie e procedure di governo dei conflitti approntate da parte istituzionale in que-sto ultimo quindicennio e passa. In questo scenario, particolarmente stridenti ci paiono i modelli di governo della con-flittualità sociale elaborati e dislocati dall'emergenza.

La mole di queste problematiche richiede a tutti i soggetti e le forze sociali, a tutti gli attori istituzionali e politici, a tutti i mo-vimenti della trasformazione sociale e culturale una vera e pro-pria "rivoluzione copernicana". Un intero modello di società, con i suoi schieramenti, i suoi quadri relazionali, le sue culture e i suoi conflitti, va deperendo, stretto nella morsa di un inarrestabile processo di dissoluzione. Stiamo assistendo all'incubazione di una nuova forma di società. Tanto più forte ci pare, allora, la necessità di rompere con l'armamentario della cultura e delle dinamiche emergenziali.

In questo contesto, restituire piena libertà a dinamiche politiche e culturali bloccate è un passaggio obbligato. Pena l'ipertrofizzarsi di una società in crisi e delle sue forme di governo in un involucro sclerotizzato, risucchiato all'indietro in un oscurantismo duro a morire. L'uscita da questa ipertrofia procede in parallelo con la profonda revisione dell'assetto giuridico-costi-tuzionale. Restituire alla società dinamiche aperte e una generazione che si vuole tombare a mezzo del codice penale: ci pare, questo, un impegno non solo nostro, ma di tutti coloro che hanno a cuore uno sviluppo progressivo dell'evoluzione sociale. Da qui esce, ancora una volta, confermata l'indifferibilità della soluzione politica della detenzione politica.

Tutte le forze e le istituzioni che operano nel "sociale" non possono non fare i conti con la maturità di questa svolta. È nel passaggio dall'emergenza alle libertà che la stessa generazione incarcerata della lotta armata diviene agente di libertà. Soluzione politica contro l'emergenza e per il superamento dell'emergenza: per il ripristino delle libertà e dell'ulteriorità dei loro sentieri, dunque. Come parte essenziale di un più complesso ed ampio processo di mutamento sociale:

a) contro l'illusione, tipica delle forze retrive, della soluzione penalistica dei nuovi problemi e conflitti sociali;

b) contro la cancellazione e la ritrascrizione inquisitoria e demonizzante di un'intera epoca storica.

3.2.

Organizzare spazi di libertà

Abbiamo ben chiaro che soluzione politica è, al tempo stesso, intervento legislativo sanzionatorio che regola, disciplina e risolve la complessa materia della dissociazione politica dalla lotta armata. Ma siamo anche del parere che l'intervento legislativo di per sé non assicura la risoluzione adeguata del problema. Decisiva ci pare la funzione giocata dalla cultura politica e giuridica a cui l'intervento si ispira. Una cultura capace di riformulare tanto il codice politico, quanto di ridisegnare in prima approssimazione la mappa dei diritti, anche a mezzo di una prima e parziale riscrittura del sistema penale.

Per far uso di una categoria gramsciana, esiste un "blocco sociale" emergenziale che si configura come una sorta di nuovo "blocco d'ordine" che attraversa l'intero e composito ventaglio delle forze politiche e istituzionali e, in misura non minore, quelle sociali e culturali. È, questo, un vero e proprio "fronte della fermezza" che all'emergenza vuol far seguire ... l'emergenza; alla legislazione speciale ... la legislazione speciale; al pentitismo ... la dissociazione in versione pentitistica.

Anche in tema di soluzione politica si va consumando una sorda "lotta di potere". Non "prendendo partito" rispetto ad essa, non resterebbe altro che raccogliere il risultato dello scambio politico in via di maturazione tra le varie forze politiche ed istituzionali. Se scambio politico ha da essere — come deve esservi —, al suo interno deve raccogliere pure altri soggetti, altri temi, altre ragioni ed altre esigenze di libertà.

Necessita che sul terreno della dinamica dello scambio politico si collochi un terzo attore: i soggetti della trasformazione e tutto l'insieme delle forze non istituzionali e non politiche. L'entrata in scena di questo "ospite inatteso" garantisce la fluidificazione del sistema politico-istituzionale, del sistema penale/carcere con ambienti e movimenti sociali.

Lo sbocco legislativo della soluzione politica deve contemplare come suo cardine la non punibilità dell'essersi associato in banda armata, a prescindere dalla collocazione e dai ruoli organizzativi. Diversamente legiferando, lo sbocco sarebbe non soltanto un controsenso logico, ma anche una mostruosità giuridica. In costanza di gravi reati, inoltre, deve valere la specifica previsione di un forte contenimento delle pene che renda praticabile a breve il riacquisto della libertà.

Il disegno complessivo deve prevedere ed "organizzare" una crescita vigorosa degli spazi di libertà.

3.3.

Partecipazione e senso: per una critica degli universali politici

Pensiamo a spazi locali di libertà (dentro e fuori il carcere; per la trasformazione e il superamento del carcere) che non abbiano un rapporto di estraneità con processi trasformativi globali, ma con essi stabiliscano una forte connessione di senso. Tanto più grava su tutti l'esigenza della "rivoluzione copernicana" di cui prima parlavamo.

Per quello che ci riguarda direttamente, non è possibile differire una critica radicale e un superamento positivo dei presupposti della "cultura della rivoluzione": dell'"essere" e del "fare" della rivoluzione, sotto tutte le latitudini e costellazioni teoriche fin qui date. Sino al punto da ritematizzare integralmente la "rivoluzione" come categoria ed esperienza storica, nelle attuali condizioni della complessità sociale.

È, parimenti, necessario riarticolare il rapporto mezzi/fini, oltre una dilemmatica semplificatrice bloccata intorno alla rideterminazione dei mezzi nell'invarianza dei fini. Dell'impresa rivoluzionaria vanno rivisitati esiti e contenuti della "razionalità rispetto allo scopo" e della "razionalità rispetto al valore".

Ciò deborda le nostre attuali capacità soggettive e non rientra nell'economia essenziale del nostro intervento.

Nondimeno, pur vincolati da questo doppio limite, prime cose dobbiamo cominciare a dire anche su questo terreno. Di ciò che non si sa ancora compiutamente parlare è doveroso cominciare a scrivere. Anzi: è bene scrivere. Problema, ricerca e soluzione, dall'inizio alla fine, coabitano nel medesimo "uni-verso di partecipazione".

Riorganizzare gli eventi e le realtà vissute: ecco il punto. Conferire alla realtà e all'universo quel senso storico ed etico di libertà altrimenti inattingibile. E con questo partecipare al mondo. Dove partecipazione significa non solo differenziarsi dal mondo, ma introdurvi differenze. Il senso di ciò che sopraggiunge non è mai predeterminato o predeterminabile da questa o quella legge immutabile. Le differenze non vengono dopo, "a cose fatte" e dalle cose fatte; sussistono già prima.

La società comunista sgorgante e sboccante dalla lotta di classe è un mito, un universale che trasforma la storia in uno scontro tra belligeranti abbacinati da fedi contrarie.

Un universale è, del pari, l'ordine statuale che con la legislazione speciale si è fatto normalità emergenziale, normalità dell'emergenza che trasforma l'opposizione sociale nel nemico da estirpare dalla società con i mezzi e gli strumenti della guerra, talvolta aperta e sovente latente.

È tempo che ognuno fuoriesca e vada oltre il circolo dei pro-pri universali.

A noi la nostra parte. Agli altri la loro.

Le immagini che della lotta di classe abbiamo ereditato, in un contesto metropolitano risultano sbiadite e parziali: delegittimate sul piano politico e su quello simbolico-culturale.

Egualmente delegittamata risulta l'impermeabilità delle istituzioni politiche ai temi e ai problemi che ambienti, sistemi e movimenti sociali autoriproducono.

Si tratta di superare e lasciarsi alle spalle tanto la teoria classica della rivoluzione che l'altrettanto classica separatezza delle istituzioni politiche dalla società.

Proprio a fronte della "crisi di legittimità" delle istituzioni prende corpo un singolare paradosso storico: a dimensione in cui si accresce la loro estraneità dal mutamento sociale e culturale, le istituzioni diventano sempre più invadenti, ostili, impermeabili, violente. Quanto meno sono recepite dalla società, tanto più la occupano con una logica di potere fine a se stessa.

Prigioniero di questo circolo chiuso, il funzionamento istituzionale diventa il massimo fattore di negazione della moltiplicazione di maggiori spazi di libertà in tutto il tessuto sociale. Il codice politico si fa presupposto e veicolo di un eccesso di potere e di autorità, a fronte di un deficit di libertà, autonomia ed autodeterminazione.

Qui la storia si impiglia in un territorio inerziale, in una situazione di sopravvivenza a se stessa e di recessione spinta dai nessi di socialità, umanità e civiltà. Tale scenario di decadenza con l'emergenza pare definitivamente e irreversibilmente polarizzato. Ma così non è per intero. Sono le forme di governo dell'emergenza, il suo codice politico e le sue culture a toccare il punto morto dell'autoreferenza.

3.4.

Il problema della guerra e la necessità della libertà e della pace

Occorre penetrare l'interiorità di queste scissioni e le loro ramificazioni.

In uno spazio/tempo in cui la morte nucleare incombe su tutti e il calcolo strategico la giustifica come dato possibile, se non certo e inellutabile, la vita riaccomuna tutti e le culture della libertà e della pace diventano il senso possibile, necessario e irrinunciabile di una umanità che non conosce più confini. Non per il fatto che, all'improvviso, tutti gli uomini diventino simili. Al contrario, proprio qui tutti si scoprono differenti, irrimediabilmente e felicemente diversi. Solo che qui differenza non è più sinonimo di ostilità assoluta, nemicità, odio.

La libertà non è più soltanto libertà di scelte politiche; né è riduttivamente inclusione del cittadino nelle prestazioni selettive fornite dal sistema politico. Più propriamente, è libertà di identificazioni singole e collettive aperte, entro cui si massimizzzano il grado della autonomia e la gamma delle scelte e delle alternative possibili.

Nemmeno ci pare lecito continuare ad equiparare la libertà ad un bene, "inclusivo" o "esclusivo" che sia. Tantomeno essa è puro strumento, rappresentando una multiversità di valori concretamente esperibili.

La condizione tardomoderna non fa più della libertà e della pace il mitico e idealistico "dover essere", deprivato di concretezza e fondamento di presenzialità, su cui, da sempre, razionalismo e pragmatismo hanno avuto buon gioco nell'esercitare una critica beffarda. Tanto più che l'assunto principale della polemologia occidentale della guerra come puro strumento del-la politica non trova più modo di vigere.

La guerra si è irrimediabilmente scissa dalla politica: la con-futa e non ne rispetta la pianificazione strategica. La rifondazione dello spazio politico, allora, diventa uno dei luoghi di fondazione della libertà e della pace, della comunanza e della differenza dei valori.

La rifondazione del codice politico vulnera il codice della guerra. Solo paradigmi culturali e politici universalistici continuano a porre la guerra come necessità della politica e la distruzione come necessità della crisi. Nella realtà, oggi più che mai, guerra e distruzioni, da necessarie, diventano problematiche, incerte, incapaci di garantire la soluzione dei problemi su cui intervengono.

La guerra diventa problema, dunque. La libertà e la pace, allora, divengono necessità.

Al pari di molti altri, non vogliamo che libertà e pace coincidano con la fine dei combattimenti per la sopravvenuta mancanza dei combattenti.

La pace non è il cimitero o l'inferno per i "vinti" e il "paradiso in terra" per i "vincitori". Non passa per l'eliminazione del nemico, "interno" o "esterno" che sia.

Le culture della libertà e della pace approssimano e designano un codice interno in cui è possibile e necessaria la coesistenza di più differenti, in cui il differente non si "immerge" e scioglie nel differente, ma vi dialoga e convive: "Il pensiero e la libertà ci vengono dalla separazione e dalla considerazione d'altri". Pace non è eliminazione violenta e surrogatoria delle differenze. Vive le situazioni di alterità, dove vige la fraternità che rinuncia al possesso e alle sue dinamiche esclusive.

3.5.

Libertà, non diritto del più forte

Una situazione di alterità e fraternità reale è, pertanto, un universo polare radicalmente altro e oltre la "pacificazione". "Pacificazione" non si dà tra fratelli veri; ma tra "vincitore" e "vinto", tra il "peccatore" e il suo "confessore".

Queste figure patologiche non si parlano, non dialogano, non convivono; bensì si immergono l'una nell'altra, scambiandosi le loro prestazioni selettive: Il "pecattore" immette nel mercato il pentimento; il "confessore", il perdono. L'uno si immerge totalmente nell'altro, ma è il secondo che cancella e fagocita il primo, assorbendolo e omologandolo ai propi valori universali. In luogo di un universo partecipato di pluralismi, autonomie e alterità, si costituisce la terra bruciata del dopoguerra, in cui a parlare resta solo la "neolingua" del "vincicitore".

Il "vinto" che si pente è il ricalco negativo del "vincitore", una delle sue molteplici facce: quella tra il teologico e il bellico. È così che la libertà del "vincitore", le sue scelte, i suoi valori etici e sociali si riproducono sempiterni, come se ci avessero il millenarismo in corpo, impermeabili al cambiamento e insensibili alla trasformazione, di cui sono l'avversario acerrimo.

Ma il "vinto" che si pente — soprattutto quando il fenomeno assume, come ha assunto, dimensioni di massa — è anche l'espressione sacrale e teleologica degli elementi di infondatezza e insensatezza presenti nelle ragioni della sua guerra, dell'indigenza delle sue scelte e dei suoi ideali, della fragilità delle motivazioni poste a sostegno della guerra.

È tanto concrezione della sciagura catastrofica di destini individuali, quanto sintomo del malessere e della ristrettezza delle tensioni etiche e politiche sia della generazione che ha combattuto che dei suoi fieri avversari. L'ideologia scambiale, confessionale e premiale del pentimento e del perdono rimuove e trancia proprio questi sintomi, stendendo un velo pietoso sulle responsabilità storica di un'intera epoca sociale e dei suoi attori conflittuali.

Per tutti questi motivi, giustizia non può essere pentimento; pace non può essere pacificazione; libertà non può essere diritto del più forte.

Altro deve essere il profilo etico e politico delle libertà nelle società complesse.

Tutto ruota attorno all'interazione conflittuale tra i valori di libertà, di cui ambienti e movimenti sociali si fanno portatori, e il modo d'essere e di funzionare delle istituzioni.

Occorre scongiurare che la massa di domande, di esperienze e di comportamenti che diparte dai movimenti si aggrovigli su se stessa come "valore in sé", perduto alla società e mai acquistato e verificato da essa. Occorre che le dinamiche del mutamento culturale e sociale penetrino nella macchina istituzionale, condizionandone il funzionamento e ridislocando le fonti del diritto. Se si tratta di difendere — come va difesa — la non omologazione tra movimenti e istituzioni, si deve anche non riprodurne la separatezza.